Le auto aziendali nella riforma Fornero

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Il 2013 ha portato delle importanti novità per le aziende con flotta auto aziendali. Nel corso del 2012 sono, infatti, intervenuti alcuni provvedimenti che hanno un impatto diretto sulla fiscalità delle autovetture andando a modificare sia le percentuali sia le soglie di deducibilità.

Stiamo parlando della Legge di riforma del lavoro (cd. Legge Fornero), Legge 28 Giugno 2012 n° 92 – articolo 4 – commi 72 e 73 e del Disegno di Legge di Stabilità – articolo 17 – comma 2.

La tabella riportata qui sotto evidenzia l’evoluzione delle disposizioni tributarie riferite specificamente alle autovetture così come descritte all’articolo 54 lettere “a” ed “m” del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 (“Codice della Strada”) e disciplinate dall’articolo 164 del Testo Unico delle Imposte Dirette (D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917).

Come si evince dallo schema, le nuove norme prevedono un’importante riduzione della percentuale di deducibilità dei costi riferiti alle auto di imprese e professionisti.

È importante ricordare che, qualora le imprese abbiano stipulato contratti di leasing per l’utilizzo di mezzi di trasporto, il tetto massimo di riconoscimento fiscale dei canoni è il medesimo previsto in caso di acquisto dei veicoli.

USO AZIENDALE ORDINARIO

Scende dal 40% al 20% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture che non sono utilizzati esclusivamente come bene strumentale all’attività d’impresa.

Inoltre va evidenziato che esiste un doppio limite di deducibilità (che opera congiuntamente): il primo è quello sopra evidenziato relativo alla percentuale di deducibilità. Il secondo è invece relativo al valore fiscalmente riconosciuto -rimasto inalterato anche a seguito della nuova disposizione – che prevede un tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo d’acquisto sostenuto per il mezzo di trasporto, pari a  e€ 18.075,99.

USO PROMISCUO DIPENDENTI

Per le auto concesse in fringe benefit ai dipendenti la percentuale di deducibilità viene ridotta dal 90% al 70%.

USO STRUMENTALE ESCLUSIVO

Resta invariata al 100% la deducibilità per i veicoli utilizzati dall’azienda come mezzi strumentali all’esercizio dell’impresa.

Risulta dunque evidente come cambi l’appeal fiscale dell’utilizzo delle auto aziendali che obbligherà molte imprese a rivedere le attuali politiche di gestione del proprio autoparco. Gli effetti reali delle modifiche normative introdotte costituiscono oggetto di attenzione e approfondimento.