Art. 62 – Decreto Liberalizzazioni

Lo scorso febbraio il Senato della Repubblica ha dato il via libera all’art. 62 del Decreto Liberalizzazioni (legge 27/2012) – Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

Si tratta di un provvedimento dalla portata enorme che si propone di riequilibrare i rapporti di forza all’interno del sistema agroalimentare e che introduce importanti elementi di innovazione per il settore, come si evince dalla lettura del primo comma – i contratti devono essere in forma scritta pena la nullità – ed il terzo comma – i pagamenti sono effettuati a 30 e 60 giorni.

1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento fattura.

Sono comunque ancora diversi i nodi da scogliere a cominciare dalle modalità di attuazione, previste entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di conversione.

Uno di questi riguarda la decorrenza dei termini di pagamento. La Commissione referente Industria del Senato, infatti, nel dare il via libera al testo ha introdotto alcune modifiche tra le quali la previsione che il termine inderogabile di pagamento delle merci non decorre dal giorno della consegna o della fattura ma dall’ultimo giorno del mese di ricevimento fattura. Permane quindi la criticità per chi emette la fattura di non avere una data certa della scadenza.

L’auspicio è che i decreti attuativi risolvano questo aspetto prima che la legge entri in vigore il 24 ottobre prossimo, ovvero 7 mesi dopo la data di pubblicazione della legge di conversione; termine stabilito per garantire alla grande distribuzione la possibilità di prepararsi adeguatamente.

Ne ho parlato la scorsa settimana al meeting nazionale dell’AICS, focalizzando l’attenzione sugli equilibri nel rapporto economico-finanziario tra GDO e Industria, anche se le implicazioni del provvedimento avranno forti riflessi sull’intera filiera nazionale nell’ambito dei rapporti tra produzione, distribuzione e agroindustria.

La norma si inserisce infatti in un contesto caratterizzato da un equilibrio instabile dove i rapporti tra le controparti si giocano sulla forza, sulla deriva commerciale, su accordi che spesso non vengono formalizzati e dove la leva finanziaria gioca un ruolo rilevante soprattutto a favore della GDO.

Quest’ultimo punto è decisivo per comprendere come potrebbero cambiare gli scenari. Da entrambe le parti -industria e distribuzione – c’è particolare attenzione alle dinamiche finanziarie volte alla riduzione di capitale circolante e dei costi operativi e all’incremento della redditività delle vendite; tutti elementi che concorrono alla determinazione del risultato finale.

L’articolo 62 impatta sia sugli incassi che sui pagamenti spostandoli indietro nel tempo, contribuendo di fatto a generare maggiore liquidità nel sistema. L’effetto complessivo sui diversi attori può essere molto diverso, come si evince dalla figura sotto:

Analizzando l’effetto complessivo si può presumibilmente dire che per l’industria sarà positivo mentre per il trade negativo. I fattori che possono concorrere al verificarsi dei diversi scenari sono molteplici e impattano le diverse parti in gioco. E’ auspicabile e consigliato quindi che vengano poste in essere – da parte di entrambe – delle attività di assessment  e scenario planning  volte alla individuazione di possibili criticità e aree di intervento.