Obbligo di comunicazione dei beni concessi in comodato: il Ministero chiarisce

Diversamente da quanto affermato con una precedente Circolare (la n. 15513/2014), il Ministero chiarisce che nell’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell’art. 247-bis del regolamento di esecuzione, l’annotazione sulla carta di circolazione è obbligatoria solo nel caso in cui il veicolo venga assegnato al dipendente per uso esclusivo personale e continuativo.

L’annotazione della intestazione temporanea presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo ed esclude che lo stesso possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori.

Esclusi dall’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione:

  • gli utilizzatori di auto aziendali attribuite a titolo di fringe-benefit;
  • gli utilizzi promiscui di veicoli aziendali;
  • le ipotesi in cui più dipendenti si alternano nell’utilizzo dello stesso veicolo aziendale.