Diversamente da quanto affermato con una precedente Circolare (la n. 15513/2014), il Ministero chiarisce che nell’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell’art. 247-bis del regolamento di esecuzione, l’annotazione sulla carta di circolazione è obbligatoria solo nel caso in cui il veicolo venga assegnato al dipendente per uso esclusivo personale e continuativo.
L’annotazione della intestazione temporanea presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo ed esclude che lo stesso possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori.
Esclusi dall’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione:
- gli utilizzatori di auto aziendali attribuite a titolo di fringe-benefit;
- gli utilizzi promiscui di veicoli aziendali;
- le ipotesi in cui più dipendenti si alternano nell’utilizzo dello stesso veicolo aziendale.