Articolo a cura di Barbara Guadalupi e Gianluca Distratis
Ogni azienda ha il dovere di adottare accorgimenti per garantire che la riapertura possa avvenire in modo sicuro, per dipendenti, clienti e fornitori. In particolare, per le aziende dotate di Modello Organizzativo 231 è necessario adottare un valido e sicuro canale di segnalazione dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001 o di violazioni sia del Modello Organizzativo che del Codice Etico.
In caso di contagio di un dipendente esiste – in base al “Decreto Cura Italia” – una teorica possibilità per il datore di lavoro di incorrere nella responsabilità penale (lesioni personali gravi/gravissime art. 590 c.p. o omicidio colposo 589 c.p.), aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, qualora non siano state adottate le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio dei lavoratori, cagionando la malattia o la morte del lavoratore.
In queste ipotesi dovrebbe essere dimostrato che il contagio sia avvenuto nell’ambiente di lavoro – e non, ad esempio, presso il proprio domicilio o, ancora, nell’ambito della propria vita privata o sociale – e a causa della mancata adozione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro.
La colpa specifica del datore di lavoro potrebbe essere individuata nella mancata osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e, in particolare, dell’art. 18 che, tra gli altri, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di:
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il Medico Competente;
- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- adottare misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- informare i lavoratori dei rischi e delle disposizioni prese in materia di protezione;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un rischio grave e immediato.
La colpa specifica potrebbe essere individuata anche in caso di omessa o insufficiente vigilanza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/08), o in relazione alla violazione dell’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi (art. 17 D. Lgs. 81/08) e, in particolare, della valutazione del rischio biologico (art. 271 D. Lgs. 81/08).
Nondimeno, poiché il datore di lavoro ha l’obbligo di prevenire i rischi interferenziali (art. 26 D. Lgs. 81/08), la colpa specifica potrebbe essere ravvisata nelle ipotesi in cui non introduca misure di prevenzione volte a regolare e disciplinare l’accesso da parte dei terzi (es. fornitori, appaltatori) ai luoghi di lavoro. Il datore di lavoro committente deve verificare che la ditta appaltatrice abbia a sua volta adottato un sistema di misure a prevenzione del rischio da contagio dei propri lavoratori. Ne consegue che il datore di lavoro dovrà adottare ulteriori misure nei confronti dei soggetti terzi, quali la richiesta di autocertificare l’adozione di misure di prevenzione o la stretta regolamentazione degli accessi presso i siti della società.
Risulta fondamentale che l’Organismo di Vigilanza eserciti la propria attività rafforzando il sistema dei flussi informativi in essere e verificando quali attività siano state realizzate dalla società per prevenire i rischi di contagio dei lavoratori. Potrebbe quindi risultare utile richiedere alle funzioni interne competenti (es. RSPP, Legal, Compliance) di fornire tutte le informazioni più opportune volte a verificare che la società abbia:
- messo a disposizione un budget per far fronte all’emergenza;
- valutato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), mediante l’integrazione dei rischi inerenti gli agenti biologici anche prevedendo dei Safety Plan per prevenire il contagio, in collaborazione del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente (MC) e delle altre figure coinvolte;
- adottato misure preventive allo scopo di incrementare il livello di sicurezza all’interno della sede e degli stabilimenti della Società e contenere il rischio di contagio. Ad esempio, potrebbe essere utile ricostruire se i lavoratori siano stati dotati di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), quali guanti e mascherine certificate per casi specifici;
- predisposto e diffuso procedure di gestione di casi specifici e, in particolare, un piano di emergenza in caso di contagio da Coronavirus;
- favorito e promosso il più possibile – compatibilmente con l’attività svolta – soluzioni di smart working e se sia stato imposto ai lavoratori presenti nei luoghi di lavoro il divieto di creare situazioni di affollamento limitando il numero di lavoratori a cui consentire l’accesso ai luoghi comuni (es. mense) in un determinato lasso temporale;
- imposto ai lavoratori l’obbligo di osservare la distanza minima di un metro tra ognuno di essi;
- rafforzato le prassi igieniche comunemente utilizzate anche attraverso la distribuzione di igienizzanti;
- diffuso informazioni a tutti i lavoratori relative ai rischi da contagio e ai comportamenti da adottare;
- effettuato un coordinamento con i soggetti terzi (fornitori, appaltatori) che hanno accesso al sito.
L’attuale situazione di continua evoluzione richiede che le misure adottate siano aggiornate con estrema rapidità, anche in relazione alle indicazioni fornite di volta in volta dalle Autorità sanitarie: è quindi auspicabile un flusso informativo costante e tempestivo all’Organismo di Vigilanza.
Il memorandum dello scorso 10 marzo e il Protocollo tra Governo e parti sociali del 14 marzo rappresentano un utile riferimento per le misure da adottare al fine di limitare gli accessi e di eseguire il rapporto di lavoro secondo nuove modalità.
Il protocollo di sicurezza della vostra azienda è adeguato?
L’attuale contesto di incertezza deve essere gestito attraverso procedure collaudate e efficaci: rivedere il documento di valutazione dei rischi e adottare le misure preventive idonee in funzione del proprio settore di riferimento sono azioni indispensabili.
GR ADVISORY ha maturato esperienze pratiche di successo in diverse settori industriali (alimentare, distribuzione, chimico/farmaceutico e terziario avanzato), offrendo un supporto operativo e veloce per gestire il rischio, garantire flussi di mobilità sicuri (incluso il casa/lavoro) e adottare misure idonee a operare in modo affidabile, garantendo salute e serenità dei lavoratori e responsabilità del datore di lavoro.
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